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Attualità  

Le cure per i non autosufficienti sono un diritto. Eppure…

Le cure per i non autosufficienti sono un diritto. Eppure…

14 marzo 2015 

La Regione Piemonte ricorrerà al Consiglio di Stato contro il Comune di Torino (più un’altra ventina di Comuni…) e associazioni di difesa dei malati non autosufficienti sulle cure socio-sanitarie domiciliari? Sembra di no, anche se non è definitivamente passato il pericolo che la questione delle cure socio-sanitarie per i malati e i disabili non autosufficienti si risolva ancora con il ricorso alla magistratura amministrativa.

Un passo indietro. La recente sentenza del Tar del Piemonte – 29 gennaio – ha confermato la piena appartenenza delle prestazioni svolte a casa da familiari e badanti per i malati e disabili non autosufficienti ai livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni sanitarie obbligatorie, non differibili e non negabili legittimamente dalle Asl.

Il 50% del costo di questi interventi dev’essere coperto dalle Aziende sanitarie, qualsiasi sia il reddito dell’utente. Nemmeno il percorso di rientro dal deficit sanitario può negarle: i risparmi vanno fatti altrove.

Questa la posizione del Tar che ha annullato le delibere della Giunta regionale (25 e 26 del 2013, 5 2014 approvate dalla Giunta Cota e mai ritirate da quella guidata da Chiamparino) che spostavano questi interventi dalla sanità all’assistenza, cioè dal campo dei diritti a quello della discrezionalità politica dove vale l’adagio: se ci sono i soldi, le prestazioni si fanno, altrimenti no.

Sulla paventata intenzione della Regione di presentare ricorso le associazioni di tutela dei diritti delle persone non autosufficienti, Fondazione promozione sociale, Csa e altre realtà del Piemonte, hanno lanciato l’allarme.

A scatenare le loro proteste una lettera del 20 febbraio del direttore generale della Sanità piemontese, Fulvio Moirano, nella quale si dava parere favorevole all’impugnazione della sentenza. Posizione che però a stretto giro di posta è stata ribaltata da più parti.

Il vice Presidente e assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, e il vice presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, hanno pubblicamente espresso parere contrario al ricorso in riunioni di partito e dichiarazioni alla stampa, il consigliere Grimaldi ha presentato un interrogazione urgente in Consiglio regionale (alla quale l’assessore Saitta ha risposto non confermando né smentendo l’ipotesi del contro ricorso), ricordando l’ordine del giorno, proposto insieme al consigliere Ravetti, anche presidente della Commissione sanità e politiche sociali dello stesso Consiglio, e approvato dall’intera assemblea a dicembre che impegna la Giunta a sorpassare le delibere contestate sia sulle cure socio sanitarie a casa (domiciliari) sia su quelle nelle Rsa o nelle comunità alloggio per disabili (residenziali).

Un altro contrordine indiretto alla Regione è arrivato da Roma. Negli stessi giorni in cui si registravano le prime reazioni alla sentenza e veniva resa nota la lettera del direttore generale Moirano, il direttore dell’ufficio legislativo del Ministero delle Finanze, Maurizio Borgo, scriveva in una nota ufficiale a proposito di una legge della Regione Marche e richiamando le norme nazionali che «che l’assistenza domiciliare integrata è un servizio compreso nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e, dunque, gestito e coordinato direttamente dal Distretto socio-sanitario delle Aziende sanitarie locali in collaborazione con i Comuni».

Cosa cambia per gli utenti, o per quelle persone che utenti non sono perché inchiodati nelle illegittime liste di attesa?

La pronuncia del Tar del Piemonte costituisce un importante conferma del diritto immediato alle cure per le persone non autosufficienti, ma rimane la domanda: come lo si può esercitare e vedere riconosciuto?

Fondamentale è inoltrare all’Asl domanda scritta per ricevere la prestazione di cura (per tutte le informazioni è consigliabile vistare il sito internet www.fondazionepromozionesociale.it alla sezione archivio/facsimili, oppure chiamare il numero 011.81.24.469).

Le procedure di richiesta non tengono conto delle liste d’attesa e delle valutazioni in punteggio delle unità valutative, poiché esse non possono in ogni caso negare l’accesso alle cure alle persone (si tratta di tutti coloro che sono in condizione di malattia e/o disabilità che li ha portati alla non autosufficienza) che hanno bisogni sanitari e socio-sanitari indifferibili e innegabili.

Andrea Ciattaglia

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