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Pinerolo: ordinanza contro la "malamovida"

Pinerolo: ordinanza contro la

Firmata il 20 giugno l’ordinanza per fronteggiare gli effetti della cosiddetta «malamovida», ovvero gli eccessi della vita notturna che generano disagio tra i residenti, degrado urbano e problemi di sicurezza.

Il provvedimento sarà in vigore dal 21 giugno al 30 ottobre 2025 e interesserà il centro cittadino, in particolare l’Addensamento Commerciale A1 (con esclusione di Abbadia Alpina).

Negli ultimi anni, in particolare nei mesi estivi, si sono moltiplicati episodi di schiamazzi notturni nei pressi di locali aperti fino a tardi, atti di vandalismo, liti, risse legate al consumo di alcol tra giovani, abbandono di rifiuti come bottiglie e lattine, nonché numerose segnalazioni da parte dei cittadini e interventi delle Forze dell’Ordine in zone come piazza Facta, via Savoia e via Buniva. Proteste formali sono state indirizzate anche alla Procura. Situazioni analoghe si erano già verificate nelle estati 2021, 2022, 2023 e 2024, portando all’adozione di ordinanze simili.

Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce che gli esercizi di vicinato alimentari e misti debbano restare chiusi dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Sono esclusi solo gli artigiani del settore alimentare, per i quali si applicano altri divieti specifici.

Dalle 20:00 alle 06:00 è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o metallo da parte di bar, ristoranti, circoli, attività temporanee, negozi, supermercati, artigiani, commercianti ambulanti o fissi, nonché dai distributori automatici. L’alcol potrà essere servito solo all’interno dei locali o nelle aree esterne autorizzate.

Nello stesso orario è vietato il consumo su suolo pubblico di alcolici o altre bevande contenute in vetro o metallo, al di fuori dei locali o delle aree attrezzate autorizzate. Non si potranno abbandonare bottiglie, bicchieri o lattine per strada o in altri spazi pubblici.

Vengono inoltre fissati i limiti orari per i dehors. Dal lunedì al giovedì la somministrazione dovrà concludersi alle ore 23:00, con consumo consentito fino alle 23:30, dopodiché i clienti dovranno essere accolti all’interno. Il venerdì e il sabato la somministrazione si fermerà alle 00:30, con possibilità di consumazione fino all’1:00, quindi i clienti dovranno entrare nei locali.

I gestori sono tenuti a predisporre contenitori per la raccolta differenziata di bottiglie, bicchieri e lattine, e a mantenere pulite le aree antistanti e le immediate vicinanze del proprio esercizio. Dovranno inoltre invitare i clienti al rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano, anche all’esterno del locale, evitando rumori molesti e comportamenti incivili, come previsto dall’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana (D.C.C. n. 08 del 20 aprile 2015).

L’inosservanza dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi della legge n. 689/1981, fatte salve le eventuali responsabilità penali previste dall’art. 650 del Codice Penale.

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