Una sentenza del TAR Piemonte ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco Luca Salvai aveva reiterato il divieto di caccia a Costagrande, ma ne riconosce le ragioni di fondo.

 

La LAC Lega abolizione caccia sezione di Pinerolo ha preparato un comunicato stampa per commentare la sentenza con cui il TAR ha annullato l’ordinanza n. 278/2022 emessa dal Sindaco di Pinerolo, per reiterare il divieto di caccia a Costagrande.

 

Il comunicato della LAC

“Con sentenza n. 00877/2022 del 21 ottobre 2022 il TAR del Piemonte ha annullato l’ordinanza n. 278/2022 emessa dal Sindaco di Pinerolo che, reiterando il divieto già sancito con la precedente analoga ordinanza 276/2021, ordinava il divieto di caccia in località Costagrande di Pinerolo”.

 

 

La conferma delle ragioni del divieto

Pur accogliendo negativamente l’annullamento dell’ordinanza, emessa a tutela dell’incolumità delle persone abitanti e transitanti in località Costagrande, la LAC Pinerolo rileva che, dalla lettura del testo della sentenza del TAR, emergono due aspetti fortemente positivi che confermano le ragioni dell’istituzione del divieto di caccia in tale zona.

 

Il pericolo della caccia a Costagrande

Nello specifico il TAR:

  • riconosce che in località Costagrande non si dovrebbe cacciare perché è pericoloso per la pubblica incolumità (“Come adeguatamente documentato dal Comune, sussiste nell’area di Costagrande un grave pericolo che deriverebbe nei confronti dell’incolumità pubblica derivante dall’attività venatoria in loco esercitata”)
  • riconosce che la precedente ordinanza 276/2021 (analoga a quella 2022) era legittima e giustificata da condizioni di contingibilità ed urgenza

Il TAR censura la reiterazione dell’ordinanza

Ciò che il TAR censura è invece la reiterazione sostanziale dell’ordinanza 276/2021, attuata con la nuova ordinanza 278/2022: secondo il TAR la reiterazione eccederebbe i poteri straordinari del Sindaco di vietare la caccia in un certo luogo per motivi contingenti ed urgenti.

Attivare le vie ordinarie per vietare la caccia

Secondo il TAR infatti nel periodo intercorso tra le 2 ordinanze (circa un anno), si sarebbero potute e dovute attivare le vie ordinarie per vietare la caccia su quella porzione di territorio (ad esempio modificando il Piano faunistico venatorio regionale, escludendo l’area di Costagrande dal territorio venabile), essendo venute a decadere le ragioni di urgenza che giustificano l’adozione dello strumento dell’ordinanza sindacale.

La sentenza in sintesi

Quindi in sintesi:
  • a Costagrande non si dovrebbe cacciare per motivi di pubblica incolumità certificati dal TAR;
  • la prima ordinanza del 2021 era legittima ma non è consentito reiterarla, dovendosi agire in via ordinaria per vietare la caccia a Costagrande (e questo lo può fare solo la Regione Piemonte)

La LAC continuerà a chiedere il divieto

A dispetto delle apparenze, questa sentenza del TAR dà ragione a chi intende vietare la caccia in località Costagrande: la LAC continuerà quindi, con altri strumenti, la propria azione affinché la caccia sia vietata a Costagrande così come nelle altre zone da cui provengono segnali di protesta per la presenza di cacciatori in zone densamente abitate e frequentate.

Un appello al senso di responsabilità dei cacciatori

La LAC infine ritiene che, a fronte della pericolosità dell’attività venatoria in località Costagrande certificata dal TAR, i cacciatori dovrebbero astenersi spontaneamente dal cacciare in quella zona, non in forza di un divieto ma bensì per proprio senso di responsabilità.