20 Luglio 2026
Oltre la legittima difesa: giustizia, carità e il nodo della violenza nel dibattito pubblico
In questa torrida estate italiana un po’ tutti, tra social e bar, stanno discutendo di giustizia, tra legittima difesa e vendetta; di politica, perché il tema della violenza è, purtroppo, entrato nel dibattito da tempo anche attraverso candidature che sembrano giustificatorie, con l’intento di usarle per incidere nel corso di indagini, processi e condanne, che portano con sé elementi ostativi, e di grazia.
Per stare sul tema, appare interessante fare un passo indietro e andare a maggio, quando l’attenzione generale non si è spostata sugli imputati condannati in primo grado a 17 anni di reclusione per l’omicidio, avvenuto a Milano il 17 ottobre 2024, di Eros Di Ronza. Cosa era capitato? Dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci in un bar, quest’ultimo venne inseguito fuori dai due gestori, buttato a terra e colpito 44 volte con un paio di forbici. Il pubblico ministero Maura Ripamonti ha affermato, durante la requisitoria, che «non è stato colpito per bloccarlo, è stato colpito per principio»: insomma, volevano dare una lezione. Per la cronaca, si sta parlando di due cittadini di origine cinese, Shu Zou e Liu Chongbing: con tutta evidenza, il fatto non rientra nella fattispecie della legittima difesa, tanto che nessuno, a maggio, mise ciò in dubbio e aprì sul caso un dibattito. Va sottolineato come la Corte d’Assise di Milano abbia escluso l’aggravante della crudeltà e riconosciuto l’attenuante della provocazione e un risarcimento in favore dei familiari della vittima, moglie e figlia. Sul tema del risarcimento servirebbe fare una lunga digressione legata al diritto alla vita tutelato dalla legge (cfr. art. 2 Convenzione europea dei diritti dell’uomo), al superamento dell’orientamento tradizionale, in particolare alla luce della direttiva 2004/80/CE e a sentenze della Corte di Cassazione, ecc.
L’esempio di cronaca giudiziaria riportato permette di fare un approfondimento dal punto di vista della dottrina cattolica, se consideriamo che la conquista di civiltà dello Stato di diritto è dovuta anche all’influenza del cristianesimo. Per comprendere la premessa è possibile rileggere parte della conclusione della conferenza su Fede e diritto tenuta dal beato Giuseppe Livatino il 30 aprile 1986 a Canicattì: «Diritto e fede o, se vogliamo, giustizia (intesa come “frutto” ultimo del diritto) e fede sono in continuo rapporto fra loro. Per concludere, non possiamo, come cattolici, non porci il problema della finalità di questo rapporto. I non cristiani credono nel primato assoluto della giustizia come fatto assorbente di tutta la problematica della normativa dei rapporti interpersonali, mentre i cristiani possono accettare questo postulato a condizione che si accolga il principio del superamento della giustizia attraverso la carità. Il Cristo non ha mai detto che soprattutto bisogna essere “giusti”, anche se in molteplici occasioni ha esaltato la virtù della giustizia. Egli ha invece elevato il comandamento della carità a norma obbligatoria di condotta, perché è proprio questo salto di qualità che connota il cristiano».
Ciò può portare a dire che il senso di giustizia così inteso non può cedere a posizioni demagogiche che non tengano conto della centralità della dignità dell’uomo (imago Dei), ben ricordata nell’enciclica Magnifica humanitas da Papa Leone XIV, di per se stessa risultato della citata influenza, che fa venire meno, ad esempio, il peso del gradus dignitatis nell’erogazione delle pene proprio dei romani. Si innesta così il discorso sulla legittima difesa, che ci porta al Catechismo della Chiesa Cattolica e dritti a san Tommaso d’Aquino. Infatti, il CCC, agli articoli 2263, 2264 e 2265, che non cede al buonismo o alla rincorsa di un edonistico o propagandistico piacere al mondo, la definisce ricordando l’amore verso se stessi come principio fondamentale della moralità, la possibilità della morte dell’attentatore, i due effetti possibili dell’atto, intenzionale e preterintenzionale, il dovere verso la vita di altri. Vanno però ben ricordati due passaggi fondamentali: un principio chiaro e citato dell’Aquinate, cum moderamine inculpatae tutelae, ossia «se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita»; e ancora: «La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità». Se si torna al caso concreto citato, al di là della norma civile non rispettata, i due che, finito il furto, non chiamano la legittima autorità, escono dal bar, atterrano colui che ha tentato il furto dei Gratta e Vinci e infliggono i colpi mortali sono inquadrabili nella legittima difesa come intesa da un cattolico?
Andando in conclusione, rimangono ancora tre punti interessanti da considerare: ancora il Catechismo, n. 2266, la grazia e la legge sulla legittima difesa del 2019. Il Catechismo riconosce il compito dello Stato nel contenimento di comportamenti lesivi dei diritti dell’uomo e delle regole della convivenza civile, con il diritto di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. Chiaramente, è il superamento della vendetta privata, aggiungendo che le pene, che servono a difendere l’ordine pubblico e tutelare la sicurezza delle persone, devono avere anche uno “scopo medicinale”, cioè, nella misura del possibile, dovrebbero contribuire alla correzione del colpevole. In questo caso, se facessimo l’ipotesi che i due condannati a Milano chiedessero la grazia al Presidente della Repubblica, non sarebbe necessaria la dimostrazione del pentimento, senza pensare di ergersi autonomamente a giudici della propria causa pretendendola?
Sulla legge vigente sulla legittima difesa, il dibattito in corso e una certa rincorsa di normative securitarie evidenzierebbero una possibile conferma delle problematicità della norma, letta alla luce dell’insegnamento della Chiesa, come fatto da don Mauro Cozzoli, professore di teologia morale, su Avvenire il 15 marzo 2019: il ricorso alla forza, infatti, è diventato a esclusiva e inappellabile discrezionalità dell’individuo che si sente minacciato all’interno del domicilio o di un’attività, segnalando l’inserimento nella norma di una sopravvalutazione del turbamento emotivo, con il rischio dell’allargamento di una giustizia fai da te. Un simile strappo alla legittima difesa e al senso dato alla violenza, di fatto, che peso negativo ha avuto nel dibattito e nel confronto politico? Cosa significa per uno Stato di diritto che tutela sicurezza e legalità? Soprattutto, è un ennesimo tema che dimostra il fallimento di una polarizzazione ideologica che si autoregge, esasperandosi, tema dopo tema, come fosse un tandem che barcolla ma non molla in mezzo alla strada?
GIANCARLO CHIAPELLO
LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Visualizza l'informativa privacy. I campi obbligatori sono contrassegnati *