8 Maggio 2021
DDL ZAN. UNA RIFLESSIONE

Appena si pronuncia il termine “Ddl Zan” scattano tifoserie pro o contro in una bagarre mediatica che non porta a una riflessione pacata e razionale sull’argomento. Il dibattito non vede contrapposta semplicemente la comunità Lgbtq da un lato e il resto del mondo dall’altro. Numerosi sono i dubbi di associazioni anche arcobaleno che hanno lanciato comunicati stampa contro il testo della legge.
É il caso ad esempio di Cristina Gramolini, presidente di Arcilesbica nazionale che definisce la legge Zan “testo dilettantesco”: «Quello che mi fa paura di questa legge è la dimensione di definizioni errate o generiche di sesso, genere e identità di genere. La disabilità è stata messa per ungere il meccanismo e non c’entra nulla. È sorprendente che Alessandro Zan, che viene dal mondo LGBT, e il suo staff abbiano potuto redigere un testo tanto dilettantesco. Chiedo che ci sia una legge sull’omotransfobia, ma non così». Oppure il caso di Aurelio Mancuso, presidente Equality Italia: «Non ho paura di questa legge, che si inserisce in un quadro mondiale che deve dare risposte sui crimini d’odio verso le minoranze… Questa legge serve, ma così come è produrrà conflitti. Alla Camera dei deputati non tutti nel centro sinistra erano d’accordo sull’indeterminatezza dell’articolo 1. Poi credo che nelle scuole bisogna andare, ma vorrei che fosse vietato andare nelle scuole ad associazioni e gruppi che propagandano maternità surrogata». Le associazioni Pro Vita parlano di legge liberticida poiché che questo testo non serve tanto a inasprire le pene in base alla discriminazione, piuttosto a educare e introdurre definizioni ideologiche e arbitrarie nel mondo della scuola.
La Presidenza della CEI dal canto suo ha fatto sentire la sua voce il 28 aprile scorso con un breve e pacato comunicato nel quale si afferma tra l’altro:
«Una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo
con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna. In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative. … Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane e
dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio. Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale».
Uno sguardo al testo.
Innanzitutto va chiarito che cosa è un “disegno di legge”. Diversamente da una “proposta di legge” è il testo di una legge che non viene dal Parlamento ma dal Governo. Questo strumento si utilizza quando si ha fretta. Ma fretta rispetto a cosa? Non si capisce tutta questa urgenza se non per cristallizzare concetti che se adeguatamente meditati non sarebbero accettati dalla maggioranza.
Il testo della legge si articola in 10 punti. I più vanno a ritoccare il codice penale. Vediamo i più significativi.
Il titolo:
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.
Nel titolo in coda si aggiunge anche la variabile “disabilità” che poi nel testo scompare negli articoli chiave: quelli che introducono la giornata contro la discriminazione e quello che obbliga le scuole a una giornata apposita.
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettativesociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stessosesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Le definizioni qui riportate hanno un grosso difetto: non sono definizioni approvate dalla comunità scientifica e nemmeno universalmente condivise da tutte le associazioni Lgbt. É il punto nodale della legge e del dibattito. Come è possibile che una legge, che ha valore universale, metta in campo definizioni così apertamente di parte? E queste definizioni vengano poi divulgate in sedi istituzionali quali le scuole? Quantomeno si tratta di una forzatura intellettuale per nulla onesta.
Art. 4.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Questo articolo, aggiunto successivamente, e piuttosto discusso, cerca di ridimensionare l’assolutizzazione delle definizioni sopra esposte. Senza questo articolo chiunque pubblicamente esponesse concetti diversi da quelli espressi nell’articolo 1 o li mettesse anche solo in dubbio sarebbe passibile di sanzioni. Limitando così la libertà di parola e di espressione.
Art. 7.
…
3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 7 istituisce la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia il 17 maggio di ogni anno. Con cerimonie apposite che devono essere inserite anche nelle scuole: Questo articolo ha due difetti. Il primo è che è sparita dal testo la discriminazione contro le disabilità. A dimostrazione del fatto che il disabile fa comodo solo quando serve a oliare una macchina: la disattenzione del legislatore al riguardo denota una totale mancanza di umanità, alla faccia delle discriminazioni. Il secondo difetto riguarda la libertà di educazione. Non si esplicita che in tale giorno i genitori degli studenti possano decidere di fare astenere gli allievi dalle suddette cerimonie per questioni di coscienza. Una caduta di stile in ambito democratico non indifferente decisamente inaccettabile.
Art. 10.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge (…) l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio.
Questo articolo introduce concretamente il reato di opinione: “La rilevazione deve misurare anche le opinioni”. In pratica un ente apposito deve monitorare le espressioni pubbliche riguardo le discriminazioni di genere (non più quelle sulla disabilità, che evidentemente ora non fa più comodo) e registrarle insieme agli atti discriminatori. Qui la cosa peggiore è che una opinione viene equiparata a una azione. La riflessione torna di nuovo ad essere depauperata di razionalità: se è vero che la diffamazione è un reato, è altrettanto vero che una opinione (proprio in quanto tale) non può essere considerata dannosa in sé stessa. In questo hanno ragione le voci che gridano che così com’è questa è una “legge bavaglio” o una “legge liberticida”.
Conclusioni
Se è assolutamente condivisibile una legge che tuteli le minoranze discriminate (anche se sarebbe utile fermarsi a riflettere se invece di agevolare le minoranze, non rischi di accentuare le differenze), i punti sopracitati sono inaccettabili non per un principio morale generale, ma proprio perché contrari allo spirito democratico che la legge incarna.
Sarebbe poi il caso di fermarsi a riflettere sulla utilità di questa legge che cerca di trasmettere a colpi di legge delle idee. Per loro natura le idee si trasmettono solo attraverso un convincimento personale. Anche se la legge c’è, e le relative sanzioni anche, non si può davvero credere che siano queste a mutare il pensiero dell’opinione pubblica. Eventualmente possono ridurla al silenzio per non incorrere in sanzioni. Ma il silenzio non è sempre assenso. La Storia stessa lo insegna. Il testo, infine, per risultare minimamente accettabile avrebbe bisogno di ulteriori confronti filosofici, morali e scientifici e una revisione completa come richiedono anche molte associazioni arcobaleno. La fretta denota solo una sorta di coscienza sporca di chi vuole a tutti i costi mettere al sicuro delle idee che sa benissimo appartenere a una ristretta minoranza. Se il ddl passerà sarà foriero di scontri. E non ultimo calendarizzarlo in questo momento storico, oltre a ritorcersi contro il mittente, rischia di minare la stabilità del Governo laddove proprio non ce ne sarebbe bisogno.
Ives Coassolo
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