1 Febbraio 2019
Giustizia. C’era una volta la prescrizione

In attesa della riforma organica del processo penale, annunciata dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il Parlamento ha approvato la legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante alcune modifiche al codice penale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione e di prescrizione.
Fra le novità, si segnala l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il reato è stato commesso a danno od a vantaggio di un’attività imprenditoriale, come sanzione accessoria per chi verrà condannato per reati come malversazione, corruzione, concussione, peculato, traffico di influenze illecite, turbativa d’asta, inadempienza o frode nei contratti di pubbliche forniture, associazione per delinquere semplice o di stampo mafioso, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, inquinamento o disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento o intralcio all’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza ed igiene del lavoro, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, manovre speculative sul mercato o in borsa, truffa ai danni dello Stato, altri enti pubblici o Comunità europee, usura.
La legge prevede inoltre che il corso della prescrizione dei reati rimarrà sospeso a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Si tratta di una modifica assai controversa, fortemente avversata dall’Unione delle Camere Penali Italiane (che dà voce a moltissimi avvocati penalisti), la quale aveva anche proclamato, nei mesi scorsi, l’astensione dalle udienze in segno di protesta. La riforma pare non tener in debito conto, infatti, il principio della ragionevole durata del processo, recepito dall’art. 111 della Costituzione, dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea e prima ancora dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che all’art. 6 prevede che «ogni persona ha diritto di farsi ascoltare, in corretto e pubblico giudizio, da un giudice imparziale ed indipendente, costituito per legge, cui spetti decidere in tempo ragionevole, sulle controversie intorno ai suoi diritti ed obblighi di carattere civile, cosi come sul fondamento di ogni accusa mossa a suo carico».
La ragionevole durata del processo penale è da sempre invocata dalle persone offese, che non vogliono attendere anni ed anni per avere dalla Giustizia le risposte che cercano, ma anche dagli imputati, in primis quelli ristretti in regime di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari.
Se per i promotori della riforma (in primis il M5S, oggi al Governo) lo scopo è quello di ridurre la durata dei processi, secondo molti operatori del settore, l’effetto della riforma sarà esattamente il contrario, ossia quello di allungare ancor più la durata dei processi, con riguardo al secondo grado di giudizio, introdotto con l’appello, ed al terzo grado di giudizio, introdotto con il ricorso per cassazione.
La riforma implica situazioni a dir poco paradossali. Si pensi, ad esempio, al caso di un imputato innocente che sia assolto in primo grado e per cui la Procura chieda, appellando la sentenza assolutoria, un secondo grado di giudizio: quell’imputato avrà tutto l’interesse, anche agli occhi del pubblico, a veder celebrato il processo di appello nel più breve tempo possibile, per veder nuovamente confermata la sua innocenza. Con la prescrizione sospesa, invece, quel processo potrebbe durare ancora molti anni, con notevole sofferenza per tutte le persone interessate. Ciò vale anche nel caso inverso, di un imputato innocente, ma ingiustamente condannato in primo grado, che avrà tutto l’interesse, anche agli occhi del pubblico, a veder invece affermata la sua innocenza, nel nuovo grado di giudizio, nel più breve tempo possibile (ed a maggior ragione se detenuto): paradigmatico, sul punto, è il triste caso di Enzo Tortora, che non deve mai essere dimenticato, in primis da chi si occupa di giustizia.
Per queste ragioni la sanzione della prescrizione appare a moltissimi addetti ai lavori come un rimedio importante all’inerzia dello Stato, incapace di processare i cittadini in tempi ragionevoli e proporzionati alla gravità del reato; sospendere la prescrizione dal primo grado di giudizio significa, di fatto, proclamare l’indifferenza dello Stato rispetto alla durata che il processo avrà da quel momento in poi.
La legge entrerà in vigore il 31 gennaio prossimo, ad eccezione delle modifiche in materia di prescrizione, che saranno operative a partire dal 1 gennaio 2020.
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