12 settembre 2015

Papa Francesco avvia il processo di riforma giuridica del matrimonio cattolico, con la pubblicazione dei due importanti decreti legislativi, contenuti rispettivamente nelle due lettere “motu proprio” titolate “Mitis Iudex Dominus Iesus”, attinente il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) e “Mitis et misericors Iesus”, relativo al codice dei canoni delle Chiese orientali.

Si tratta di un intervento del Papa molto rilevante, in continuità con i risultati del Sinodo straordinario dell’ottobre scorso e in attesa della conclusione dei lavori complessivi che inizieranno con il sinodo ordinario il 4 ottobre.

 

Le principali novità, quali sono? In sintesi si possono riassumere in 7 punti. 

1) Alla responsabilità del vescovo viene rimessa, nell’esercizio pastorale della sua potestà giudiziale,  la costituzione del “giudice unico, comunque chierico”.

 

2) Sono due giudizi concordi che fino ad oggi servivano alla sentenza di nullità: un primo grado e un appello. Se non c’è conformità, si ricorre alla Rota Romana. Invece, da oggi in poi, se il caso non presenta particolari difficoltà interpretative, sarà sufficiente la “certezza morale” raggiunta dal primo giudice.

 

3) Nel giudizio sarà più coinvolto il vescovo: “Si auspica che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale”. Il Motu Proprio spiega: questo valga soprattutto nel “processo più breve” che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

 

4) Tale processo – considerando anche quello documentale vigente – è più breve, viene applicato nei casi in cui “l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti”. È il vescovo stesso il giudice, proprio a garanzia dell’unità. “Non mi è tuttavia sfuggito – scrive il Papa – quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio”. Ne consegue la necessità che sia il vescovo stesso “costituito giudice”, in forza del suo essere garante, nella fede e nella disciplina, dell’unità cattolica.

 

5) Appello alla sede del metropolita. Ci si deve rivolgere al “capo della provincia ecclesiastica” – quando è necessario ricorrere al “secondo grado di giudizio” – perché è il “segno distintivo della sinodalità della Chiesa”. A tutt’oggi, per l’appello era spesso necessario rivolgersi al tribunale ecclesiastico di un’altra diocesi.

 

6) Anche le conferenze episcopali hanno il compito: di favorire la “potestà giudiziale” dei singoli vescovi, devono incoraggiare tale “conversione”, perché motivata da un forte obiettivo pastorale. In realtà ogni pastore deve avere la possibilità di organizzare il proprio impegno di “giudice” nel modo che ritiene più opportuno. Seguendo le nuove disposizioni.

 

7) Si è mantenuta per i casi molto ampi e discussi la possibilità di rivolgersi in ultima istanza, alla Rota romana.

Su alcuni problemi particolari ci siamo rivolti a don Omar Larios Valencia, vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico diocesano.

 

Qual è il significato che assume questa prima importante riforma?

A tale domanda, si deve rispondere distinguendo tre livelli di comprensione del sacramento matrimoniale.

 

1) Il primo livello è teologico e sacramentale, delibera la validità teologica del matrimonio, per mezzo della quale due persone di genere diverso si uniscono con un vincolo pubblico indissolubile.

Questo livello non è riformabile perché appartiene direttamente alla predicazione di Gesù  come si legge nel Nuovo Testamento e, dalla tradizione, in cui ha sempre avuto una conferma. In Matteo 19, 3-9 Gesù dice chiaramente che esiste fin dalla creazione, una distinzione sessuale voluta da Dio, essa rende possibile il libero impegno matrimoniale di un uomo e una donna, infatti non è lecito ripudiarsi vicendevolmente o unilateralmente.

2) Nel livello giuridico, il Motu proprio intende verificare e agevolare le eventuali condizioni di validità o “non” del patto coniugale.

3) È nel livello pastorale sul quale il prossimo Sinodo si pronuncerà definitivamente. Il lavoro non è poco, perché il numero dei cattolici divorziati è notevole cresce ed aumenta gradualmente. La Chiesa, senza mutare la rivelazione, deve aprirsi al mondo, non chiudersi. All’Angelus  della scorsa domenica 6 settembre, Papa Francesco ha spiegato con chiarezza, che “il peccato è chiusura”, a tutti i livelli: individuale, comunitario, familiare, ecclesiale, ecc.

 Perché questa scelta di Papa Francesco?

Dopo Benedetto XIV e Pio X Papa Francesco è il terzo papa, che riforma il processo matrimoniale.

A confronto con il passato si può constatare che sono ancora molte le persone che oggi celebrano il matrimonio sacramentale ma non hanno un’adeguata formazione per poter comprenderne la forma e la natura specifica. Non si sposano per convinzione vocazionale, ma per consuetudine rituale. Infatti sono molti i matrimoni che fin dall’inizio sono nulli. È importante perciò aver reso più snello il processo che deve accertare la validità effettiva iniziale del patto e la consapevolezza dei ministri, vale a dire i coniugi, che s’impegnano per sempre.

È necessario rendere la verità cristiana accessibile ad un mondo così poco cristiano, aprendo le porte alla realtà,  senza perdere o distruggere la verità.

Avere una pastorale adeguata alle nuove situazioni di crisi ormai da tempo esistenti è in definitiva una necessità opportuna e un obbligo di carità. Il cristianesimo non è una religione normativa e chiusa, è una rivelazione immutabile che comunica l’amore personale di Dio per gli uomini, porgendo un mezzo indispensabile e unico di salvezza, affidato alla Chiesa come soggetto di missione aperto e disponibile a dare per sempre, a tutti coloro che lo desiderano, quanto ha ricevuto di divino. Pertanto per la Chiesa è giusto adattarsi alla situazione sociale odierna, naturalmente, senza mai poter abbandonare o mutare la verità divinamente rivelata presente nella Scrittura, nel Magistero e nella Tradizione.

Quali sono le motivazioni della spinta riformatrice di Papa Francesco?

Le motivazioni principali sono essenzialmente due: “L’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale”, e il fatto che “la maggioranza” dei padri sinodali, nell’ottobre scorso, “ha sollecitato processi più rapidi e accessibili”.

In concreto quali casi consentono l’accesso al processo più breve?

Nel Motu Proprio, in dettaglio, si descrivono le principali “circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio” tramite questa nuova modalità: “Quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici”.

 

Quindi si possono dichiarare nulli quasi tutti i matrimoni?

Il Motu Proprio, precisa il Papa, non favorisce la nullità dei matrimoni, ma la sveltezza dei processi, non meno di una giusta semplicità affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio il cuore dei fedeli, che attendono il chiarimento del proprio stato, non sia  troppo a lungo gravato dalle tenebre del dubbio.

 

Qual è l’esperienza personale nel tribunale diocesano?

Nel mondo c’è un numero smisurato di fedeli che soffre per la fine del proprio matrimonio. Queste persone, che spesso stanno vivendo un nuovo rapporto sentimentale, interrogano con profondo dolore la propria coscienza sull’opportunità di rivolgersi a un sacerdote per scoprire se il matrimonio fallito sia valido o no.

Se cioè ci fosse già qualcosa nel cuore o nei fatti ad impedire l’effetto benefico del sacramento ricevuto. E quindi ad offuscare l’opera della grazia di Cristo. Ma questi fedeli «troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la Chiesa stessa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati». Quello che ha indotto il Papa ha un obiettivo totalmente pastorale.

 Quando entrerà in vigore e le cause pendenti possono riavviare il processo breve?

L’8 dicembre la riforma entrerà in vigore. Nella conferenza stampa è stata evidenziata la scelta, da parte del Papa, di tre date ‘mariane’ per questo Motu Proprio: firmato il 15 agosto (festa dell’Assunta), presentato (festa Natività di Maria), in vigore dall’8 dicembre (Immacolata Concezione) .

Non sarà retroattivo.

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