22 Aprile 2012
Giovani e alcool, anche la cassazione dice "no"

Una sentenza del 20121 conferma pesanti sanzioni per gli esercenti trasgressori La sentenza ha una enorme rilevanza, considerato che sono piuttosto frequenti gli episodi che coinvolgono i giovani nell’uso eccessivo dell’alcool, provocando in tal modo situazioni di pericolo, non solo per gli stessi, ma anche per la pluralità dei cittadini. È impressionante pensare che giovani, all’inizio del proprio percorso di vita e scolastico, facciano proprie abitudini nocive per il proprio benessere, quali il bere fino a raggiungere spesso il coma etilico e fumare. Questa necessità di diventare adulti troppo in fretta e nel modo sbagliato è sicuramente un’esternazione del grande vuoto che accomuna la società e i suoi membri. Di conseguenza le istituzioni altro non possono fare se non esacerbare l’applicazione delle normative al fine di limitare i danni dovuti da tali comportamenti. Con questa sentenza la Corte di Cassazione lancia un avvertimento ai gestori dei bar: se si vendono alcolici ai minori di 16 anni non si rischia solo una multa ma anche la chiusura temporanea del locale. Il monito arriva dalla quinta sezione penale della corte (sentenza n. 11214/2012) che ha convalidato la pena accessoria della sospensione per tre mesi nei confronti di un bar dove erano state somministrate bevande alcoliche a due ragazzi che non ancora compiuto 16 anni. La titolare del bar era stata multata dal giudice di pace e, come pena accessoria, era stato disposta anche la chiusura temporanea del bar. La pena era stata giudicata eccessiva dalla titolare che per questo si è rivolta alla suprema Corte. Gli ermellini però hanno respinto il ricorso evidenziando che l’articolo 689 c.p. che sanziona la somministrazione di alcolici minorenni contempla anche questa ulteriore pena accessoria e che pertanto deve ritenersi legittima la chiusura per un determinato periodo di tempo del locale. La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che «l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità è punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio».
Peraltro la suddetta sentenza è conforme ad un’altra precedente in cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 27706 del luglio 2011, confermando la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Bibbiena, ha punito il dipendente di un locale pubblico responsabile del reato di cui all’art. 689 c.p.. Avverso la sentenza di condanna del GDP, una donna, moglie e dipendente del titolare di un locale, dopo essere stata multata per aver servito a minorenni bevande alcoliche in violazione dei divieti di legge, ricorreva in Cassazione contestando il fatto che si trattasse di un reato proprio, ad essa non imputabile, dal momento che si tratterebbe di un illecito addebitabile solo al titolare della licenza. La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che «nella previsione normativa del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (art. 689 c.p.), non rientra solo il titolare dell’esercizio, ma anche chi, in maniera legittima o abusiva, gestisce per lui l’esercizio». I Giudici hanno evidenziato che il dipendente che agisca in concorso con il titolare o come rappresentante dello stesso, di sua iniziativa, deve essere sanzionato penalmente se colto nell’atto di servire alcolici a minorenni. Un’importante regola di principio è stata dunque fissata dalla Cassazione, per la quale «chi somministra alcolici ai minori, pur non essendo la titolare del locale, risulta pienamente responsabile».
La salute dei minori deve essere pertanto salvaguardata e occorre una sinergia tra l’ambiente familiare che deve esercitare il proprio controllo educativo e di sostegno ai propri figli e la società, è inammissibile che vengano distribuite bevande alcoliche a minori in spregio di precetti di legge, poiché le conseguenze sono spesso drammatiche.
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