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Attualità  

Fecondazione eterologa: la bussola non può essere il diritto ad avere un figlio

Fecondazione eterologa: la bussola non può essere il diritto ad avere un figlio

22 giugno 2014

«Siamo alle solite: si guardano solo gli interessi, i desideri degli adulti e non gli interessi e i diritti dei bambini» commenta così Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, la sentenza della Corte Costituzionale in materia di fecondazione eterologa (sentenza del 9 aprile, le cui motivazioni sono state rese note il 10 giugno scorso, n.d.r.). «Eppure la Convenzione universale dei diritti del fanciullo afferma a chiare lettere che in ogni decisione di carattere amministrativo o giudiziario riguardante i minori deve essere data prevalenza all’interesse e ai diritti del bambino. La precedente Dichiarazione sui diritti del fanciullo stabiliva che “gli Stati devono dare al bambino il meglio di se stessi”. Chiediamoci e chiediamo ai giudici se il “meglio” per un figlio sia avere o non avere un padre e una madre certi (sotto ogni profilo: genetico, giuridico e sociale) e se una valutazione su questo “meglio” possa essere sottratta alla sovranità del popolo che si esprime attraverso la legge adottata dai suoi rappresentanti (nel caso in esame, addirittura confermata con un referendum) ovvero possa essere effettuata da quindici persone sia pur nominati giudici costituzionali».

Nella motivazione della sentenza in questione, prosegue Casini «non vi è alcun riferimento alla convenzione dei diritti del bambino, ma si fa solo riferimento al fatto che l’adozione ha già introdotto nel nostro ordinamento un criterio di genitorialità diverso da quello genetico. Come al solito non si è voluto considerare l’evidenza e cioè che l’adozione è un rimedio ad un male: l’abbandono di un minore da parte dei genitori genetici. In questo caso il “meglio” per il bambino è l’adozione, che non è uno strumento per soddisfare un diritto degli adulti al figlio ma un modo di soddisfare il diritto del minore alla famiglia. Il “meglio” per il fanciullo sarebbe di non essere abbandonato. Nel caso dell’eterologa, al contrario, l’abbandono del figlio viene istituzionalizzato ed incoraggiato: si genera deliberatamente per abbandonare».

La decisione sorprende anche per il fatto che la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo aveva recentemente dichiarato che il divieto di eterologa esistente nel diritto austriaco non in contrasto con i diritti umani.

«La vendetta promessa da chi si oppose in modo furibondo alla legge 40 – ha concluso Casini – si sta consumando a colpi di decisioni giudiziarie. Nella sostanza di tale legge resta in piedi il baluardo dell’art.1 che riconosce il concepito come soggetto titolare di diritti sullo stesso piano delle altre persone coinvolte. «Chi propone una nuova legge per rimediare ai guasti giudiziari dovrebbe temere la cancellazione per “dimenticanza legislativa” di ciò che i giudici non hanno avuto e non avranno il coraggio di dichiarare incostituzionale: la qualifica del concepito come individuo vivente appartenente alla specie umana, cioè come soggetto titolare di diritti».

Daniele Nardi

Committee on Constitutional Affairs Workshop : "Constitutional Problems of a multitier Governance in the European Union"

 

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